Espropriazione – Dichiarazione di cessione volontaria

Il silenzio dell'amministrazione

05/10/2018

Espropriazione – Dichiarazione di cessione volontaria

Il silenzio dell’amministrazione

Sentenza Tar Salerno sez.II 1473/2017- Giurisdizione – Natura degli accordi preliminari alla cessione volontaria  sentenza n. 1473/2017 del 10.10.2017, la II Sezione del Tar Campania Salerno si è espressa sulla natura dell’atto di accettazione del corrispettivo prodromico alla cessione volontaria del bene occupato a fini espropriativi.

La proprietaria con il ricorso (patrocinato dagli avvocati, Antonella Villani, Francesco Accarino e Paolo Accarino) aveva chiesto – tra l’altro –  l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ente espropriante sulla sua istanza di conclusione del procedimento d’ablazione dei terreni, utilizzati per la localizzazione dell’impianto di smaltimento rifiuti.

Di particolare interesse nella pronuncia in commento è il punto relativo alla qualificazione degli accordi preliminari alla cessione volontaria, al fine di determinare la ripartizione della giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo.

L’Ente aveva eccepito la inammissibilità del ricorso, affermando che la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario, in quanto la pretesa fatta valere sarebbe stata attinente alla liquidazione delle indennità, accettate dalla dante causa della ricorrente nel 2011, mentre nel caso di cessione già stipulata, con valore di atto sostitutivo del provvedimento espropriativo, la questione avrebbe potuto rientrare nella giurisdizione esclusiva del G. A., ex art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 c. p. a. oltre che, e sempre per il riferimento agli accordi, ex art. 133 comma 1 numero 2) lettera g) c. p. a., ciò, sempre che non riguardasse diritti indennitari.

La ricorrente per smentire la tesi della natura di accordo preliminare (ex art. 11 L.241/90) richiamava Cass., II, 8.5.2014 n.9990, che chiariva puntualmente come:  nell’intervenuto scambio fra le parti dei due atti (la comunicazione dell’espropriante e la dichiarazione di condivisione dell’espropriando) non è ravvisabile un contratto preliminare rispetto a quello successivo di cessione volontaria del bene, perché nessuno degli atti in questione ha un contenuto volitivo, ma solo conoscitivo.

Il G.A. con la sentenza 1473/2017 – ha ritenuto che l’accettazione del corrispettivo costituisse un mero accordo bonario, di natura preliminare, da dover successivamente consacrare in un atto definitivo, dal quale soltanto sarebbe derivato il definitivo trasferimento dello stesso immobile nel patrimonio dell’ente pubblico, e, quindi, anche la liquidazione,  in favore della ricorrente, del saldo delle indennità, già a suo tempo parzialmente anticipate alla sua dante causa.

IL TAR ha così confermato l’indirizzo espresso nella seguente massima: “Dall’accordo amichevole sull’ammontare dell’indennità di esproprio non deriva una cessione volontaria del bene, che renda non più necessario il completamento della procedura espropriativa che, al contrario, deve concretamente proseguire sino al suo completamento al fine di dare vita all’effetto traslativo della proprietà, ma è semmai un accordo preliminare finalizzato alla stipula del negozio di cessione destinato a perdere di efficacia se, nel termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, non intervenga la cessione o comunque un valido decreto di esproprio” (T. A. R. Umbria, 5/05/2014, n. 238). Ha così concluso per l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione Provinciale di Salerno.

Resta così chiaro che proprio perché la dichiarazione di accettazione del corrispettivo della cessione non ha natura di accordo preliminare e non consente al privato di costringere la P.A. (sul piano privatistico) a concludere l’atto definitivo. Quindi l’unica azione esperibile per sanzionare l’inerzia della P.A. – in casi come quello in esame- sarà quella del ricorso avverso il silenzio.

Avv. Roberto Sessa